A Napoli, da lunedì 1° ottobre a venerdì 29 marzo 2019, il lunedì, il mercoledì ed il venerdì, nelle fasce orarie 9.00-12.30 e 14.30-16.30, è vietata la circolazione sull’intero territorio urbano ad eccezione della rete extraurbana cittadina nei tratti ricadenti del Comune di Napoli: Tangenziale di Napoli, A1 Diramazione Capodichino, ex SS162 dir ed in viale Fulco Ruffo di Calabria.
Dal divieto sono esclusi:
- i veicoli che trasportano persone diversamente abili, con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, muniti di tesserino regolarmente rilasciato dall’Autorità competente;
- i veicoli elettrici ad emissione nulla;
- i ciclomotori e motoveicoli a 4 tempi e quelli a 2 tempi con omologazioni Euro 2 e successive;
- gli autoveicoli con omologazione Euro 4 e successive e quelli alimentati a GPL o a metano;
- gli autoveicoli con omologazione Euro 4 e successive anche se adibiti al trasporto merci;
- gli autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car-pooling) ad esclusione di quelli omologati Euro 0 ed Euro 1;
- i veicoli delle Forze dell’Ordine, della Polizia Locale di Napoli, della Protezione Civile, militari (inclusi i cittadini stranieri operanti in ambito NATO), di servizio dell’amministrazione della Giustizia, riconoscibili da apposito permesso rilasciato dalle Procure o dai Tribunali e quelli con a bordo Ministri di culto che debbano ufficiare a riti religiosi;
- i veicoli intestati ad enti pubblici, società ed aziende di servizi pubblici, quelli in chiamata di emergenza o adibiti al trasporto di materiale e/o personale addetto all’esecuzione di lavori ed opere urgenti e di pubblica utilità;
- gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori con a bordo un medico in visita domiciliare per chiamate di urgenza e quelli con a bordo operatori del settore dell’informazione giornalistica e radiotelevisiva e fotografi professionisti;
- gli autoveicoli che trasportano soggetti portatori di malattie gravi che richiedono trattamenti terapeutici rigorosamente sistematici e periodici, limitati nel tempo, previa esibizione di certificazione sanitaria con l’indicazione della patologia e della necessità di terapia sistematica e periodica e l’attestazione della struttura pubblica o privata dove la terapia viene effettuata, con l’indicazione dei giorni e degli orari;
- gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori che trasportano gas terapeutici o medicinali;
- autoveicoli e bus delle aziende di trasporto pubblico individuale e collettivo, i taxi, i bus turistici e gli autoveicoli a noleggio;
- gli autoveicoli a noleggio purché di portata inferiore alle 3,5 tonnellate e quelli delle autoscuole per le esercitazioni e gli esami di guida muniti di apposita scritta “SCUOLA GUIDA”;
- i veicoli intestati e con a bordo cittadini residenti in regioni diverse dalla Campania.
- gli autoveicoli, purché di portata inferiore alle 3,5 tonnellate, adibiti al trasporto di medicinali e/o di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile adeguatamente certificato e quelli adibiti al trasporto di valori;
- i veicoli dei Consoli di carriera che recano la targa speciale “CC” e quelli dei consoli onorari che riportano a fianco della targa il contrassegno consolare numerato di forma circolare, recante lo stemma della Repubblica e la sigla CC di colore rosso;
- i veicoli dei partecipanti a cerimonie religiose o civili (battesimi, matrimoni, funerali) programmate nei giorni di blocco.